Art. 11

Rete telematica

In vigore dal 9 lug 2008
Rete telematica La Commissione può istituire, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, una rete telematica per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sullo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti e/o le autorità competenti degli Stati membri.
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