Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 lug 2008
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, adottate o previste, in base ad una regola tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto, compresi i prodotti agricoli e quelli ittici, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto; b) la modifica di quel prodotto o tipo di prodotto o l’effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato; c) il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato. Ai fini del primo comma, lettera b), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un prodotto o di un tipo di prodotto di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i). 2.   Ai fini del presente regolamento, per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro: a) che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e b) che vieti la commercializzazione di un prodotto o di un tipo di prodotto nel territorio di tale Stato membro o il cui rispetto sia obbligatorio quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato nel territorio di tale Stato membro, e che stabilisca: i) le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura; o ii) qualsiasi altro requisito prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di protezione dei consumatori o dell’ambiente e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all’immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto o del tipo di prodotto. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali; b) alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all’applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati aventi per oggetto termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista o xenofobo.
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