Art. 1

Oggetto

In vigore dal 9 lug 2008
Oggetto 1.   L’obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando la libera circolazione delle merci. 2.   Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando adottano o si propongono di adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, che ostacolerebbe la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l’articolo 28 del trattato. 3.   Esso prevede inoltre l’istituzione di punti di contatto prodotti negli Stati membri per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del presente regolamento quale enunciato al paragrafo 1.
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