Art. 9
In vigore dal 8 mag 2008
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto i diritti di importazione nell'ambito del contingente.
Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell', paragrafo 3.
2. I titoli di importazione sono rilasciati su domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, il paese di origine;
b)
nella casella 16, uno dei codici NC di cui all';
c)
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II e il nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione.
4. La validità dei titoli di importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Storico versioni
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