Art. 6

In vigore dal 8 mag 2008
1.   Le domande di diritti di importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate. 2.   Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 giugno precedente il periodo contingentale annuale. 3.   All'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg. 4.   Non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del secondo venerdì successivo al termine del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti.
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