Art. 5

In vigore dal 8 mag 2008
1.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 1301/2006, invece di fornire la prova di aver operato nel commercio con paesi terzi, i richiedenti dei diritti di importazione dimostrano di essere stabilimenti di trasformazione riconosciuti, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 e di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all' del regolamento (CE) n. 1301/2006. Ogni domanda di diritti di importazione può riguardare un quantitativo non superiore al 10 % di ciascuno dei quantitativi di cui all', paragrafo 1. 2.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti di importazione. In deroga all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, l'autorità nazionale competente decide i documenti da presentare come prova del rispetto delle suddette condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:412:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo