Art. 4

In vigore dal 8 mag 2008
1.   Il contingente è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase. 2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.
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