Art. 10
In vigore dal 8 mag 2008
Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo di importazione.
Il sistema comprende controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, mediante un'adeguata contabilità di produzione, l'identità e la destinazione d'uso delle carni importate.
Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.
Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri prelevano campioni rappresentativi dei prodotti e li analizzano. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.
Storico versioni
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