Art. 11

In vigore dal 8 mag 2008
1.   All'atto dell'importazione il trasformatore che ha ottenuto diritti di importazione deposita presso l'autorità competente una cauzione con cui garantisce la trasformazione dell'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti, entro tre mesi dalla data di importazione, nel proprio stabilimento specificato nella domanda di titolo. Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III. 2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data di importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che entro i tre mesi successivi alla data di importazione la totalità o una parte delle carni importate è stata trasformata nei prodotti previsti, nello stabilimento designato. Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa detrazione del 15 % dell'importo della cauzione. 3.   L'importo non svincolato della cauzione di cui al paragrafo 1 è incamerato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:412:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo