Art. 85

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

In vigore dal 29 apr 2008
Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 1.   Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. 2.   In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 3.   Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni imposte dagli Stati membri, a partire dal 31 dicembre 2008 gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione. 4.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici vitate senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1. 5.   La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.
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Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 (Art. 85 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo