Art. 84

Modalità di applicazione

In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1. Esse possono riguardare in particolare: a) le modalità relative ai requisiti per le importazioni; b) garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; c) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera b).
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Modalità di applicazione (Art. 84 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo