Art. 84
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
le modalità relative ai requisiti per le importazioni;
b)
garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;
c)
il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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