Art. 83
Contingenti tariffari
In vigore dal 29 apr 2008
Contingenti tariffari
1. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono aperti e gestiti contingenti tariffari per l’importazione di prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a)
metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (principio «primo arrivato, primo servito»);
b)
metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (metodo «dell’esame simultaneo»);
c)
metodo basato sulle correnti commerciali tradizionali (metodo «operatori tradizionali/nuovi arrivati»).
3. Il metodo adottato per la gestione dei contingenti tariffari tiene adeguatamente conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.
Storico versioni
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