Art. 82
Requisiti per le importazioni
In vigore dal 29 apr 2008
Requisiti per le importazioni
1. Salvo disposizione contraria prevista, in particolare, in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui al titolo III, capi III e IV, ove applicabili, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.
3. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
a)
un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco che sarà reso pubblico dalla Commissione, nel paese da cui proviene il prodotto;
b)
un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese da cui proviene il prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.
Storico versioni
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