Art. 80
Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo
In vigore dal 29 apr 2008
Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo
1. Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono deferite.
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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