Art. 78
Misure di salvaguardia
In vigore dal 29 apr 2008
Misure di salvaguardia
1. La Commissione adotta misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità, in conformità del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (23), e del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (24), fatto salvo il paragrafo 3.
2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità previste in accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le decisioni di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono deferite.
4. La Commissione, qualora ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, procede nel modo seguente:
a)
se il Consiglio ha emanato la misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
b)
in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.
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