Art. 79

Dazio addizionale all’importazione

In vigore dal 29 apr 2008
Dazio addizionale all’importazione 1.   Alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve commercializzati con la designazione di una clausola di salvaguardia speciale (SGS) nell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round si applica un dazio addizionale, fatta salva l’aliquota dei dazi di cui all’, paragrafo 1, per evitare o neutralizzare gli effetti negativi sul mercato comunitario imputabili a tali importazioni, nei seguenti casi: a) le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dall’OMC, o b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un dato anno supera un determinato livello. Il volume di cui alla lettera b) è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato definite, se del caso, come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. 2.   Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della partita considerata. I prezzi cif all’importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.
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Dazio addizionale all’importazione (Art. 79 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo