Art. 76
Cauzione speciale
In vigore dal 29 apr 2008
Cauzione speciale
1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 30 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.
Qualora il prezzo di entrata dichiarato del lotto sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato di un margine fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, che non può superare il valore forfettario di più del 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.
Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da stabilire ai sensi della procedura di cui all’, paragrafo 1.
2. Qualora ai prodotti importati si applichino le deroghe del Consiglio di cui all’allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. Essa viene svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uva, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:479:oj#art-76