Art. 86
Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998
In vigore dal 29 apr 2008
Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998
1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al 1o settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.
3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
4. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità del medesimo paragrafo.
Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.
In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.
5. Entro il 1o marzo di ciascun anno interessato gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
le superfici vitate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;
b)
le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione del paragrafo 4, primo comma.
6. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
Storico versioni
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