Art. 87

Controllo di non circolazione o distillazione

In vigore dal 29 apr 2008
Controllo di non circolazione o distillazione 1.   In relazione all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora i prodotti in questione siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione. 2.   Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.
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