Art. 89
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare:
a)
le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all’allegato II in caso di inadempienza;
b)
le modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli .
Storico versioni
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