Art. 90
Divieto transitorio di impianto di viti
In vigore dal 29 apr 2008
Divieto transitorio di impianto di viti
1. Fatto salvo il disposto dell’, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2015 l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’, paragrafo 1.
2. Fino al 31 dicembre 2015 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’, paragrafo 1, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:
a)
da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’;
b)
da diritti di reimpianto, ai sensi dell’;
c)
da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli .
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.
5. Gli articoli da 91 a 96 si applicano fino al 31 dicembre 2015.
6. Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui al presente capo, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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