Art. 92

Diritti di reimpianto

In vigore dal 29 apr 2008
Diritti di reimpianto 1.   Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata. Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità del capo III non generano diritti di reimpianto. 2.   Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto. 3.   I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura. 4.   I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione. 5.   In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi: a) una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda; b) le superfici di quest’altra azienda sono destinate: i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, o ii) alla coltura di piante madri per marze. Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue. 6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti. 7.   I diritti di reimpianto concessi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti di reimpianto (Art. 92 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo