Art. 94

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

In vigore dal 29 apr 2008
Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva 1.   Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva: a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda; b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato. Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui alla lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’, paragrafi 1 e 2. 2.   Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri procurano che: a) l’ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato; b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue. 3.   I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva. 4.   I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono. 5.   Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve. Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.
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Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva (Art. 94 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo