Art. 91
Diritti di nuovo impianto
In vigore dal 29 apr 2008
Diritti di nuovo impianto
1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
a)
destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali; o
b)
destinate a scopi di sperimentazione; o
c)
destinate alla coltura di piante madri per marze; o
d)
il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
2. I diritti di nuovo impianto sono:
a)
attivati dal produttore a cui sono concessi;
b)
utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
c)
utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.
Storico versioni
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