Art. 91

Diritti di nuovo impianto

In vigore dal 29 apr 2008
Diritti di nuovo impianto 1.   Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici: a) destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali; o b) destinate a scopi di sperimentazione; o c) destinate alla coltura di piante madri per marze; o d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 2.   I diritti di nuovo impianto sono: a) attivati dal produttore a cui sono concessi; b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi; c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.
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Diritti di nuovo impianto (Art. 91 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo