Art. 91 · Diritti di nuovo impianto

Art. 91

Diritti di nuovo impianto

In vigore dal 29 apr 2008
Diritti di nuovo impianto 1.   Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici: a) destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali; o b) destinate a scopi di sperimentazione; o c) destinate alla coltura di piante madri per marze; o d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 2.   I diritti di nuovo impianto sono: a) attivati dal produttore a cui sono concessi; b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi; c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.
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