Art. 107
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
le modalità relative alle condizioni di ammissibilità di cui all’, in particolare per quanto riguarda la prova che le superfici siano state correttamente coltivate nel 2006 e 2007;
b)
le tabelle relative al premio e i limiti di cui all’;
c)
i criteri per le esenzioni previste dall’;
d)
gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull’attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sull’accessibilità del regime medesimo;
e)
gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;
f)
i termini di pagamento.
Storico versioni
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