Art. 104

Esenzioni

In vigore dal 29 apr 2008
Esenzioni 1.   Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8 % della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato VIII, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’, paragrafo 1. Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10 % della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’, paragrafo 1, in detta regione. 2.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, si può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII. 3.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, si può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII in tale particolare anno di funzionamento del regime. 4.   Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII. 6.   La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate nelle isole del Mar Egeo e nelle isole greche del Mar Ionio, ad eccezione di Creta e Eubia. 7.   Il regime di estirpazione di cui al presente capo non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. 8.   Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno e per la prima volta il 1o agosto 2008, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare: a) le superfici dichiarate inammissibili; b) i motivi dell’inammissibilità di cui ai paragrafi 4 e 5. 9.   Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.
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