Art. 102
Procedura e dotazione di bilancio
In vigore dal 29 apr 2008
Procedura e dotazione di bilancio
1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.
3. La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato VII.
4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3.
5. Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:
a)
per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4; oppure
b)
per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori e conformemente alle seguenti priorità:
i)
gli Stati membri accordano priorità ai richiedenti la cui domanda di premio di estirpazione copre l’intero vigneto;
ii)
gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, qualora lo prevedano.
Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
6. Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:
a)
le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;
b)
l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
Storico versioni
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