Art. 100
Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 29 apr 2008
Condizioni di ammissibilità
Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:
a)
non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;
b)
non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;
c)
è coltivata;
d)
non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha per talune regioni amministrative di detto Stato membro in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a un ettaro;
e)
non è stata impiantata in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali in vigore;
f)
è impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’, paragrafo 1.
Nonostante il disposto della lettera e), le superfici regolarizzate a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:479:oj#art-100