Art. 101

Importo del premio di estirpazione

In vigore dal 29 apr 2008
Importo del premio di estirpazione 1.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere. 2.   L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.
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Importo del premio di estirpazione (Art. 101 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo