Art. 103

Condizionalità

In vigore dal 29 apr 2008
Condizionalità Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.
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Condizionalità (Art. 103 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo