Art. 105

De minimis

In vigore dal 29 apr 2008
De minimis Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle precedenti cinque campagne viticole.
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De minimis (Art. 105 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo