Art. 108
Schedario viticolo
In vigore dal 29 apr 2008
Schedario viticolo
1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’, paragrafo 1, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.
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