Art. 93

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

In vigore dal 23 apr 2008
Servizi aerei e marittimi intracomunitari 1.   Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a 97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Servizi aerei e marittimi intracomunitari (Art. 93 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo