Art. 95

Presentazione in dogana delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Presentazione in dogana delle merci 1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti: a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità; b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio; c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità. 2.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche: a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale; b) dal titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca. 3.   La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione. 4.   Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
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Presentazione in dogana delle merci (Art. 95 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo