Art. 94

Trasporto in circostanze particolari

In vigore dal 23 apr 2008
Trasporto in circostanze particolari 1.   Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci. 2.   Qualora una nave o un aeromobile di cui all’, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l’aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta. 3.   Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell’aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all’occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.
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Trasporto in circostanze particolari (Art. 94 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo