Art. 92
Trasporto fino al luogo appropriato
In vigore dal 23 apr 2008
Trasporto fino al luogo appropriato
1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.
L’introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.
Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell’.
2. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell’assolvimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell’autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.
4. Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.
Storico versioni
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