Art. 96
Scarico e visita delle merci
In vigore dal 23 apr 2008
Scarico e visita delle merci
1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.
Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.
2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.
3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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