Art. 132
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
In vigore dal 23 apr 2008
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1. L’ si applica, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3. L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’ non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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