Art. 130

Campo di applicazione ed effetto

In vigore dal 23 apr 2008
Campo di applicazione ed effetto 1.   Le merci non comunitarie che, dopo essere state inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata. 2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari. 3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale. Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo del dazio all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso la loro posizione doganale come merci comunitarie a norma dell’, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica. 5.   L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
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Campo di applicazione ed effetto (Art. 130 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo