Art. 134

Misure di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Misure di applicazione (Art. 134 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo