Art. 133
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
In vigore dal 23 apr 2008
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica:
a)
i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
b)
i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).
Storico versioni
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