Art. 5
Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006
In vigore dal 16 apr 2008
Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento di una registrazione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:
a)
modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;
b)
modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;
c)
modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;
d)
modifica della composizione della sostanza;
e)
informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;
f)
informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;
g)
modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;
h)
modifica della relazione sulla sicurezza chimica;
i)
modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;
j)
notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;
k)
richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.
2. L’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III.
Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.
3. Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l’aggiornamento, conformemente all’allegato III.
Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.
4. Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all’allegato III.
Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.
5. Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine per altri aggiornamenti, l’aggiornamento viene respinto previa notifica del dichiarante da parte dell’agenzia.
7. Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante non ha trasmesso le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento non sono rimborsati o accreditati al dichiarante.
Storico versioni
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