Art. 17

Identificazione del pagamento

In vigore dal 16 apr 2008
Identificazione del pagamento 1.   Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell’. I pagamenti da versare a norma dell’ devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso. 2.   Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l’agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all’agenzia l’oggetto del pagamento. Se l’agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l’importo è rimborsato al pagatore.
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Identificazione del pagamento (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo