Art. 19

Pagamento insufficiente

In vigore dal 16 apr 2008
Pagamento insufficiente 1.   Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto. 2.   Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’agenzia.
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Pagamento insufficiente (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo