Art. 20
Rimborso degli importi pagati in eccesso
In vigore dal 16 apr 2008
Rimborso degli importi pagati in eccesso
1. Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia.
Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.
2. Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.
Storico versioni
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