Art. 20

Rimborso degli importi pagati in eccesso

In vigore dal 16 apr 2008
Rimborso degli importi pagati in eccesso 1.   Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia. Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato. 2.   Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:340:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rimborso degli importi pagati in eccesso (Art. 20 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo