Art. 18

Data del pagamento

In vigore dal 16 apr 2008
Data del pagamento 1.   La data in cui l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento. 2.   Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto. La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.
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Data del pagamento (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo