Art. 10
Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006
In vigore dal 16 apr 2008
Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. L’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Se il ricorso è presentato da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell’allegato VIII.
3. Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.
4. L’agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell’agenzia rettifica una decisione conformemente all’articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.
5. Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall’agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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