Art. 12

Rappresentanti esclusivi

In vigore dal 16 apr 2008
Rappresentanti esclusivi Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.
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Rappresentanti esclusivi (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo