Art. 14
Trasferimento di fondi agli Stati membri
In vigore dal 16 apr 2008
Trasferimento di fondi agli Stati membri
1. Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:
a)
quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;
c)
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;
d)
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;
e)
quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;
f)
se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.
Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.
2. Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.
3. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell’agenzia.
Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4. I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l’obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l’indipendenza dell’agenzia.
Storico versioni
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